Quanto si paga sulle plusvalenze crypto
Dal 2023 le cripto-attività hanno una categoria fiscale propria: sono redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR, introdotta dalla legge di bilancio 2023 (L. 197/2022). Si applica un'imposta sostitutiva sulle plusvalenze nette realizzate nel periodo d'imposta, con un'aliquota che è cambiata due volte in tre anni.
| Anno | Aliquota | Soglia di esenzione | Norma |
|---|---|---|---|
| 2023 | 26% | 2.000 € | L. 197/2022 |
| 2024 | 26% | 2.000 € | L. 197/2022 |
| 2025 | 26% | nessuna | L. 207/2024 |
| 2026 | 33% (26% sugli EMT in euro conformi MiCAR) | nessuna | L. 199/2025 |
Due conseguenze pratiche di questa tabella. La prima: la soglia di 2.000 euro non esiste più dal periodo d'imposta 2025, quindi anche una plusvalenza di poche decine di euro va dichiarata. La seconda: il 2026 non è un anno come gli altri, perché una cessione fatta il 30 dicembre 2025 e una fatta il 2 gennaio 2026 sullo stesso asset pagano aliquote diverse, 26% contro 33%.
Attenzione al momento del realizzo. Conta la data in cui l'operazione è conclusa, non quella in cui i soldi arrivano sul conto corrente. Se il tuo storico ha gli orari in un fuso sbagliato — capita con diversi estratti degli exchange — un'operazione di fine anno può finire nell'anno d'imposta sbagliato, e con due aliquote diverse l'errore non è più solo formale.
Quali operazioni fanno nascere una plusvalenza
La regola generale è che il reddito si realizza quando la cripto-attività esce dal patrimonio in cambio di qualcosa d'altro. La circolare 30/E del 27 ottobre 2023 dell'Agenzia delle Entrate ha però introdotto una distinzione che cambia molti calcoli: la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni non è fiscalmente rilevante, mentre lo scambio con un asset di natura diversa lo è.
Sempre rilevante. Plusvalenza pari alla differenza tra corrispettivo e costo fiscalmente riconosciuto.
Rilevante: la stablecoin ha funzione diversa. È il caso che più spesso manca nei calcoli fai-da-te.
Fuori dal campo se gli asset hanno eguali caratteristiche e funzioni, secondo la circolare 30/E.
Pagare in crypto è una cessione a tutti gli effetti, comprese le carte legate agli exchange.
Proventi da detenzione: concorrono come redditi al momento dell'accredito, al valore di quel momento.
Non sono cessioni. Spostare da un exchange al proprio Ledger non genera nulla, ma va dimostrato.
Funzione diversa da una criptovaluta: lo scambio con un NFT realizza un risultato da dichiarare.
La commissione pagata con una moneta riduce quella posizione e va scorporata, non sommata.
Il costo da sottrarre è quello fiscalmente riconosciuto e documentato. Se manca la prova dell'acquisto, l'articolo 68 comma 9-bis del TUIR porta a un costo pari a zero: l'intero incasso diventa plusvalenza. È la ragione per cui recuperare un estratto di cinque anni fa vale, in euro, molto più di qualunque scelta di metodo di calcolo. Su come i lotti vengono abbinati alle vendite abbiamo una pagina dedicata: il calcolo delle plusvalenze passo per passo.
Dove si dichiarano: quadro RT, quadro RW e imposta del 2 per mille
Chi detiene cripto-attività senza un intermediario italiano che faccia da sostituto d'imposta — cioè la maggior parte di chi usa exchange esteri o wallet personali — è nel regime dichiarativo e compila da sé il modello Redditi Persone Fisiche. Le gambe sono tre e sono indipendenti tra loro.
| Adempimento | Quadro | Quando è dovuto |
|---|---|---|
| Plusvalenze e altri redditi da cripto-attività | RT (quadro T nel modello 730) | Solo se nell'anno c'è stato un realizzo |
| Monitoraggio fiscale delle attività detenute | RW (quadro W nel modello 730) | Anche senza alcuna operazione nell'anno |
| Imposta sul valore delle cripto-attività, 2 per mille | Sezione del quadro RW | Sul valore a fine anno, se non l'ha già versata l'intermediario |
La terza riga sorprende molti: l'imposta del 2 per mille si paga sul valore detenuto, non sul guadagno, e si deve anche in un anno chiuso in perdita. Se l'exchange è un intermediario residente in Italia trattiene lui l'imposta di bollo e quella parte non va ripetuta in dichiarazione: succede per esempio ai conti passati a Binance Italy. Istruzioni e casi limite stanno nella guida dedicata al quadro RW per le cripto-attività.
Minusvalenze: si recuperano, ma solo se dichiarate
Se in un anno le minusvalenze superano le plusvalenze, l'eccedenza si porta in avanti e si sottrae dalle plusvalenze dei quattro periodi d'imposta successivi (articolo 68, comma 9-bis del TUIR). C'è una condizione che costa cara a chi la ignora: la perdita deve essere indicata nella dichiarazione relativa all'anno in cui è maturata. Una minusvalenza del 2023 mai dichiarata non si può usare nel 2026.
Per il 2023 e il 2024 il conto si faceva al netto della soglia: sotto i 2.000 euro non c'era né plusvalenza tassabile né minusvalenza riportabile. Dal 2025 il calcolo è pieno in entrambe le direzioni.
Futures e perpetual non si compensano con lo spot
I contratti derivati con sottostante cripto non rientrano nella lettera c-sexies ma nella lettera c-quater dell'articolo 67 del TUIR: restano al 26% anche dal 2026 e, soprattutto, non si compensano con le plusvalenze da cripto-attività. La circolare 30/E è esplicita su questo punto. In pratica servono due comparti separati: una perdita sui futures non abbassa l'imposta dovuta sulle vendite spot, e viceversa.
È un errore facile da commettere con un foglio di calcolo, perché l'estratto dell'exchange mette tutto nella stessa colonna.
Gli anni fino al 2022 seguono regole diverse
Prima della riforma non esisteva una disciplina dedicata: l'Agenzia delle Entrate assimilava le valute virtuali alle valute estere. La conseguenza pratica è una soglia che non c'entra nulla con quelle di oggi: il reddito era imponibile solo se la giacenza complessiva superava 51.645,69 euro per sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta. Chi sta sistemando anni arretrati, o valuta una dichiarazione integrativa, deve applicare quel criterio e non il 26%.
Il monitoraggio invece era dovuto anche allora: il quadro RW andava compilato pure prima del 2023.
Le scadenze dell'anno d'imposta 2025
- 30 giugno 2026: versamento del saldo e del primo acconto dell'imposta sostitutiva.
- 31 luglio 2026: stesso versamento con la maggiorazione dello 0,40%.
- 30 settembre 2026: invio del modello 730.
- 2 novembre 2026: invio telematico del modello Redditi Persone Fisiche. Il termine ordinario è il 31 ottobre, che nel 2026 cade di sabato e slitta quindi al primo giorno lavorativo successivo.
- 30 novembre 2026: secondo acconto.
Le scadenze cambiano di anno in anno e vanno verificate sul calendario fiscale corrente: quelle qui sopra valgono per i redditi del 2025. Chi si accorge di un errore dopo l'invio può ancora correggere: una dichiarazione correttiva nei termini presentata entro la scadenza sostituisce la precedente senza sanzioni, ed è la strada più pulita quando ci si accorge di aver dimenticato il quadro RW o una minusvalenza da riportare.
Il punto in cui il calcolo si rompe davvero
Le regole si leggono in mezz'ora. Quello che richiede giorni è arrivare a uno storico che regga: cinque anni di operazioni su quattro exchange, due wallet hardware, qualche catena, e i buchi che gli exchange non colmano. Nessuna API restituisce tutto — alcune si fermano a ventiquattro mesi, altre non espongono gli acquisti pagati in euro, altre ancora hanno cambiato formato nel tempo.
Quando lo storico è incompleto il calcolo non sbaglia di poco: sbaglia in modo sistematico e sempre nella stessa direzione, perché una vendita senza il suo acquisto diventa una plusvalenza a costo zero. I segnali da cercare prima di guardare il totale sono tre: un saldo che va sotto zero, una cessione senza lotto d'acquisto, un prelievo verso un indirizzo non riconosciuto come proprio.
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Quante tasse si pagano sulle criptovalute nel 2026?+
Sulle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2026 l'imposta sostitutiva è del 33%, contro il 26% applicato dal 2023 al 2025. Fanno eccezione i token di moneta elettronica denominati in euro e conformi al regolamento MiCAR, che restano al 26%. Non esiste più alcuna soglia di esenzione: la prima operazione in utile è già tassabile.
Esiste ancora la soglia di 2.000 euro?+
No. La soglia di rilevanza di 2.000 euro ha riguardato soltanto i periodi d'imposta 2023 e 2024: sotto quella cifra le plusvalenze non erano tassate e le minusvalenze non erano deducibili. La legge di bilancio 2025 l'ha abolita, quindi dal periodo d'imposta 2025 si dichiara ogni plusvalenza.
Devo dichiarare le crypto se non ho venduto nulla?+
Sì. La dichiarazione ha due gambe distinte: le plusvalenze si dichiarano solo se realizzate, mentre il monitoraggio fiscale delle cripto-attività detenute e l'imposta del 2 per mille sul valore a fine anno sono dovuti anche in un anno senza una sola vendita.
Lo scambio di una crypto con un'altra è tassato?+
Dipende dagli asset coinvolti. La circolare 30/E del 2023 considera fiscalmente irrilevante la permuta tra cripto-attività con eguali caratteristiche e funzioni, mentre la conversione verso una stablecoin, un NFT o della valuta avente corso legale realizza un risultato da dichiarare. È il punto che genera più errori nei calcoli fatti a mano.
Come si documenta il costo di acquisto di anni fa?+
Con gli estratti originali dell'exchange e la storia della blockchain, non con una ricostruzione a memoria. Quando il costo non è documentabile l'articolo 68 comma 9-bis del TUIR porta a un costo pari a zero, quindi l'intero corrispettivo diventa plusvalenza: recuperare un vecchio estratto vale spesso più di qualsiasi ottimizzazione.
Le perdite sulle crypto si possono recuperare?+
Sì. L'eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze dello stesso anno si riporta nei quattro periodi d'imposta successivi, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dell'anno in cui è maturata. Una perdita non dichiarata nell'anno giusto non si recupera più.
I guadagni sui futures crypto seguono le stesse regole?+
No, ed è una distinzione che pesa. I contratti derivati con sottostante cripto rientrano nella lettera c-quater dell'articolo 67 del TUIR, restano al 26% anche dal 2026 e non si compensano con le plusvalenze da cripto-attività della lettera c-sexies: vanno tenuti in due comparti separati.
